Statuto

COMUNE DI TIRIOLO
Provincia di Catanzaro





Delibera n. 31 del 28/9/2000.


Statuto (incompleto)



 

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INDICE

ART. 1 - Principi Fondamentali
ART. 2 - Finalità
ART. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
ART. 4 - Territorio e sede comunale
ART. 5 - Albo Pretorio
ART. 6 - Stemma e gonfalone
ART. 7 - Organi
ART. 8 - Consiglio Comunale
ART. 9 - Competenze e attribuzioni
ART. 10 - Riunioni e convocazioni
ART. 11 - Commissioni
ART. 12 - Attribuzioni delle commissioni
ART. 13 - Consiglieri
ART. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri
ART. 15 - Gruppi consiliari
ART. 16 - Giunta comunale
ART. 17 - Elezioni e prerogative ART. 18 - Composizione
ART. 19 - Convocazione
ART. 20 - Attribuzioni
ART. 21 - Deliberazione degli organi collegiali
ART. 22 - Sindaco
ART. 23 - Attribuzioni di amministrazione
ART. 24 - Attribuzioni di vigilanza
ART. 25 - Attribuzioni di organizzazione
ART. 26 - Vicesindaco
ART. 26 bis - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
ART. 27 - Segretario Comunale
ART. 28 - Direttore Generale
ART. 29 - Funzioni del Direttore Generale
ART. 30 - Responsabili degli Uffici e Servizi
ART. 31 - Funzioni dei responsabili degli Uffici e Servizi
ART. 32 - Vicesegretario
ART. 33 - Principi strutturali ed organizzativi
ART. 34 - Struttura
ART. 35 - Personale
ART. 36 - Forme di gestione
ART. 37 - Gestione in economia
ART. 38 - Azienda speciale
ART. 39 - Istituzione
ART. 40 - Il Consiglio di Amministrazione
ART. 41 - Il Presidente
ART. 42 - Il Direttore
ART. 43 - Nomina e revoca
ART. 44 - Società mista per la gestione dei servizi.

ART. 1 - Principi Fondamentali
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1. La comunità di Tiriolo è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.



ART. 2 - Finalità
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1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.
3. Il Comune riconosce il valore sociale delle famiglie e si impegna a sostenerla con ogni mezzo.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale.
b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato, di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo svincolo delle risorse naturali, ambientali, archeologiche storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita ed una adeguata promozione ai fini dello sviluppo turistico;
e) la promozione della parità uomo - donna in tutti i campi della sociale e si impegna ad avviare concrete azioni positive.
f) la titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione è esercitata secondo il principio della sussidiarietà, tenendo conto della autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.


ART. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
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1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Calabria avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.


ART. 4 - Territorio e sede comunale
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1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Pratora, Sarrottino, Soluri, Ferrito e Rocca, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 29 e confina con i Comuni di S. Pietro Apostolo, Gimigliano, Catanzaro, Settingiano, Marcellinara e Miglierina.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Italia.
4. Le adunanze degli organi collegiali, si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, esse possono tenersi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

ART. 5 - Albo Pretorio
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1. Nel palazzo municipale viene riservato apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio». La pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.


ART. 6 - Stemma e gonfalone
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1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Tiriolo.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, il Sindaco può utilizzare il gonfalone comunale che di seguito si descrive: “all’interno di una cornice a forma di scudo sono raffigurate tre torri merlate con sopra due stelle, il tutto sormontato da una corona a cinque punte ed all’interno di due ramoscelli, uno di alloro e l’altro di quercia, legati da un nastro rosso”.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.



TITOLO  I

ORGANI ELETTIVI

ART. 7 - Organi
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1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta Comunale ed il Sindaco.


ART. 8 - Consiglio Comunale
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1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 9 - Competenze e attribuzioni
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1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, solidarietà e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dall’art. 32 della legge n°142 dell’8 giugno 1990.
6. Partecipa, mediante la proposizione di emendamenti e la discussione in aula, alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco.


ART. 10 - Riunioni e convocazioni
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1. L’attività del Consiglio si svolge mediante riunioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.
2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute di discussione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione.
3. Il consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento quelle dell'art. 31 comma 7 della Legge 142/90.
4. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.


ART. 11 - Commissione
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1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi Io richiedano.
5. La Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia è attribuita ad un consigliere dell’opposizione.


ART. 12 - Attribuzioni delle commissioni
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1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- la nomina del Presidente della Commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

 



ART. 13 - Consiglieri
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1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere Comunale che ha riportato più voti al momento delle elezioni del Consiglio Comunale.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
4. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. La surrogazione dei Consiglieri decaduti, ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all’art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell’ insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.


ART. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri
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1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinate dal Regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti sono efficaci dalla presentazione e sono irrevocabili dalla Legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».
3. Ai sensi del presente Statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinato alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili, e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio del territorio comunale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.


ART. 15 - Gruppi consiliari
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1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.


ART. 16 - Giunta comunale
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1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, opera in modo collegiale collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nell’ambito degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

ART. 17 - Elezioni e prerogative
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1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e tra essi è nominato il vice Sindaco con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti, ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone immediata comunicazione al Consiglio e provvede alla sostituzione entro 15 giorni.


ART. 18 - Composizione
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1. La Giunta è composta dal Sindaco a da un numero minimo di 4 e massimo di 6 assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Possono essere nominati fino a due assessori esterni, se la Giunta è composta da sei assessori ovvero un assessore esterno, se la Giunta è composta da quattro assessori.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.


ART. 19 - Convocazione
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1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.


ART. 20 - Attribuzioni
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1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti degli organi di governo non riservati al Consiglio.
2. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti al Consiglio Comunale.
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) stabilisce o modifica le tariffe, e le aliquote d’imposta mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
e) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
f) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
g) dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni;
i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
l) fissa, sulla base del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri , gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito, il Direttore Generale;
m) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
n) approva il PEG o POR su proposta del Direttore Generale.
o) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere.
p) può sottoporre al controllo preventivo di legittimità tutte le deliberazioni dell’Ente.


ART. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali
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1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
4. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali della seduta sono firmati dal Presidente, e dal Segretario.


ART. 22 - Sindaco
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1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
3. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.


ART. 23 - Attribuzioni di amministrazione
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Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:
a) Dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori e, sentiti questi ultimi, presenta al Consiglio, entro sei mesi dall’elezione, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
b) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/19990;
d) Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) Nomina il Segretario Comunale scegliendolo, secondo le previste procedure, dall’apposito Albo;
f) Può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore Generale;
g) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in conformità alle norme regolamentari;
h) Esercita ogni altra funzione prevista dalle leggi o dai regolamenti.


ART. 24 - Attribuzioni di vigilanza
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1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, Servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.


ART. 25 - Attribuzioni di organizzazione
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1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia sulle adunanze consiliari nei limiti previsti dalle leggi;
c) convoca e preside la Giunta;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.


ART. 26 - Vicesindaco
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1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.


ART. 26 bis - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
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1. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' stato fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazione riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.


TITOLO  II

Organi burocratici ed uffici
CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE E DIRETTORE GENERALE
ART. 27 - Segretario Comunale
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1. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività;
2. Il Segretario inoltre:
a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, anche avvalendosi del personale degli uffici;
b) Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
c) Svolge funzioni di stimolo e di impulso nei confronti dei responsabili dei servizi al fine del perseguimento dell’efficienza ed efficacia dell’attività del Comune;
d) Adotta i provvedimenti di mobilità interna del personale con l’osservanza delle norme in materia;
e) Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia;
f) Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette a controllo eventuale;
g) Esercita il potere disciplinare secondo le modalità stabilite dal regolamento;
h) Può essere destinatario anche di provvedimenti sindacali di attribuzione di titolarità degli uffici e dei servizi o di specifiche funzioni gestionali;
i) Svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge , dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
Il Segretario è nominato dal sindaco con le procedure previste dalle norme in materia.

ART. 28 - Direttore Generale
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1. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale, determinandone il compenso nella misura stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
2. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco.


ART. 29 - Funzioni del Direttore Generale
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1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente;
2. Sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli di efficacia ed efficienza attraverso l’attività dei responsabili dei servizi che allo stesso rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnante;
3. Predispone le proposte di piano esecutivo di gestione e del piano o del POR dettagliato degli obiettivi, nonché i programmi organizzativi o di attuazione, sulla base degli indirizzi degli organi di governo dell’ente;
4. Organizza e dirige il personale, di cui è capo con funzioni gerarchiche, coerentemente con gli indirizzi funzionali fissati dalla amministrazione;
5. Verifica l’efficienza e l’efficacia dell’attività degli uffici e del personale ad essi proposti,
6. Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
7. Esercita il potere di avocazione, di riserva ed annullamento;
8. Svolge ogni altra funzione prevista dai regolamenti o demandatagli dal Sindaco.


CAPO II - SEGRETARIO COMUNALE E DIRETTORE GENERALE
ART. 30 - Responsabili degli uffici e servizi
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1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati per come previsto nel regolamento di organizzazione;
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato,ovvero dal Segretario Comunale, tenendo conto delle direttive generali impartite dalla Giunta Comunale;
3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente ed ad attuare gli indirizzi del Consiglio, della Giunta, del Sindaco e degli Assessori ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco.


ART. 31 - Funzioni dei responsabili delgi uffici e servizi
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1. I Responsabili degli uffici e dei servizi svolgono, tra le altre attività gestionali, le seguenti funzioni:
a) Stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti a rogito del Segretario Comunale;
b) Approvano i ruoli dei tributi e dei canoni;
c) Gestiscono le procedure di appalto;
d) Provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresi gli impegni di spesa;
e) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie;
f) Adottano le ordinanze ordinarie previste da norme di legge o di regolamento;
g) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco, dagli Assessori e dal Direttore Generale o Segretario Comunale;
h) Rilasciano le autorizzazioni anche di polizia amministrativa, le concessioni e le licenze;
i) Svolgono ogni altra funzione prevista dal regolamento o loro affidata dal Sindaco o dal Segretario Comunale o Direttore Generale. 2. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi rispondono nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
3. I Responsabili dei servizi possono delegare alcune funzioni al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. La Giunta Comunale può deliberare, la copertura dei posti dei responsabili dei servizi di qualifiche di alta specializzazione previste in organico, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
5. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzione a termine.


ART. 32 - Vicesegretario
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1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali in possesso di laurea;
2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento;

ART. 33 - Principi strutturali ed organizzativi
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1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti, principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi si basa sul principio della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta e funzioni di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale ad ai Responsabili dei Servizi.
3. Gli Uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. I servizi operano tenendo in debito conto le esigenze dei cittadini al fine di risponderne ai bisogni, nel rispetto delle norme dell’ordinamento.

ART. 34 - Struttura
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1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 35 - Personale
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1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale, stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici, la dotazione organica, le attribuzioni e le responsabilità degli organi burocratici, i rapporti reciproci, le procedure di accesso dall’esterno, i diritti ed i doveri del personale, il procedimento disciplinare e quanto altro disposto dalle leggi di principio dello Stato in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferiti e dai contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale degli Enti Locali.
4. Il regolamento di organizzazione è approvato dalla Giunta e deve essere improntato ai principi stabiliti dallo Statuto e dai criteri preventivamente individuati dal Consiglio Comunale.


TITOLO III - SEGRETARIO COMUNALE E DIRETTORE GENERALE
ART. 36 - Forme di gestione
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1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di Legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unioni di Comuni ovvero consorzio.
5. Nel caso di passaggio dalla forma di gestione in economia a quella in concessione o in appalto il Comune tutelerà in ogni caso il personale in servizio con riqualificazione dei posti coperti.
6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate, idonee forme di informazione partecipazione e tutela degli utenti e dei lavoratori.
7. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.


ART. 37 - Gestione in economia
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1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.

ART. 38 - Azienda speciale
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1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di azienda speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio delle amministrazioni delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.


ART. 39 - Istituzione
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1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente I comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo, dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.


ART. 40 - Il consiglio di amministrazione
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1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica o lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento


ART. 41 - Il presidente
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1. Il presidente rappresenta e presiede, il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.


ART. 42 - Il Direttore
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1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.


ART. 43 - Nomina e revoca
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1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di Legge, sulla base di un documento, corredato da curricula dei candidati che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 14 comma 4 del presente Statuto.


ART. 44 - Società mista per la gestione dei servizi.
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1. Il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione od approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici;
2. L’atto costitutivo, lo statuto e l’acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale,
3. I rappresentanti del comune devono essere scelti esclusivamente tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, con esclusione dei Consiglieri Comunali;
4. Il Consiglio Comunale verifica annualmente l’andamento della società e controlla se l’attività risponde all’interesse della collettività amministrata.


ART. 44 - Società mista per la gestione dei servizi.
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1. Il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione od approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici;
2. L’atto costitutivo, lo statuto e l’acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale,
3. I rappresentanti del comune devono essere scelti esclusivamente tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, con esclusione dei Consiglieri Comunali;
4. Il Consiglio Comunale verifica annualmente l’andamento della società e controlla se l’attività risponde all’interesse della collettività amministrata.


Trasparenza

 

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