Giovani e Minori

I servizi sociali per i giovani riguardano:
- Centri di aggregazione giovanile, 
- Iniziative particolari a favore dell'infanzia e dell'adolescenza,
- presa in carico educativa di minori sottoposti a procedimento penale per favorirne la prosecuzione del processo di crescita, attraverso progetti educativi coordinati con i Servizi della Giustizia Minorile e con il Tribunale per i Minorenni;
- attività di orientamento, reinserimento/inserimento scolastico, formativo e lavorativo. 
 
 La legge n. 184 del 4 maggio 1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", da’ la possibilità di adottare un minore italiano o straniero  che sia  dichiarato in stato di adottabilità.
L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, che siano ritenuti idonei ad educare e mantenere i minori che intendono adottare, inoltre, l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e non più di quarantacinque anni l’età dell’adottante.
I coniugi che intendono adottare un bambino devono presentare dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande a più Tribunali per i Minorenni, purché se ne dia comunicazione. 
Contestualmente alla dichiarazione di disponibilità è necessario allegare una serie di documenti e certificati medici.
 
 L’affido familiare è un servizio che si rivolge a bambini e ragazzi fino ai 18 anni, momentaneamente privi di cure adeguate, che vengono affidati, per un determinato periodo di tempo, a una famiglia affidataria. I bambini e ragazzi affidati possono essere italiani o stranieri, con situazioni di diversa gravità. Gli affidatari possono essere coppie con o senza figli o persone single. Non sono previsti dalla legge vincoli di età o di reddito. 
L’unico requisito essenziale per accogliere un minore è che l’intero nucleo familiare, figli compresi, abbia nella propria casa o nella propria vita spazio e disponibilità ad accompagnarlo in un percorso di crescita sereno ed equilibrato. L’obiettivo principale dell’affido familiare è quello di favorire il rientro del minore o adolescente affidato nel suo nucleo familiare di origine. 
L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
 
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